Presentazione delle indicazioni obbligatorie

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.

Requisiti di leggibilità

Le indicazioni obbligatorie sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x minuscola) è pari o superiore a 1,2 mm.

Indicazioni da inserire nello stesso campo visivo

  1. la denominazione dell’alimento;
  2. la quantità netta dell’alimento;
  3. il titolo alcolometrico volumico effettivo (ove presente);

devono apparire nello stesso campo visivo.

Imballaggi inferiori a 80 cm²

Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie misura meno di 80 cm², l’altezza della “x” può essere pari o superiore a 0,9 mm.

La denominazione dell’alimento, il termine minimo di conservazione, le condizioni di conservazione, il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore devono figurare anche sull’imballaggio esterno nel quale gli alimenti sono presentati al momento della commercializzazione.

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