Le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.
Le indicazioni obbligatorie sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x minuscola) è pari o superiore a 1,2 mm.
devono apparire nello stesso campo visivo.
Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie misura meno di 80 cm², l’altezza della “x” può essere pari o superiore a 0,9 mm.
La denominazione dell’alimento, il termine minimo di conservazione, le condizioni di conservazione, il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore devono figurare anche sull’imballaggio esterno nel quale gli alimenti sono presentati al momento della commercializzazione.
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