Informazioni Obbligatorie per il Food: Altezza Testi

(REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 Food Information to Consumers)

I prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumo umano devono riportare le seguenti indicazioni:

Elenco delle indicazioni obbligatorie (art. 9)

  1. Denominazione dell’alimento;
  2. Elenco degli ingredienti;
  3. Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico usato nella produzione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata, che rischi di provocare allergie o intolleranze.
  4. Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; (Ingrediente caratterizzante evidenziato)
  5. Quantità netta dell’alimento;
  6. Termine minimo di conservazione / data di scadenza;
  7. Condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d’impiego;
  8. Nome / Ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore;
  9. Paese d’origine o luogo di provenienza dello stesso (ove previsto);
  10. Istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficoltoso l’uso adeguato dell’alimento;
  11. Titolo alcolometrico volumico effettivo, per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume.
  12. Dichiarazione nutrizionale.

La denominazione dell’alimento, il termine minimo di conservazione, le condizioni di conservazione, il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore devono figurare anche sull’imballaggio esterno nel quale gli alimenti sono presentati al momento della commercializzazione.

Dimensione del carattere

Articolo 13 — Presentazione delle indicazioni obbligatorie

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.

Le indicazioni obbligatorie sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x minuscola) è pari o superiore a 1,2 mm.

Le indicazioni di:

  • la denominazione dell’alimento;
  • la quantità netta dell’alimento;
  • il titolo alcolometrico volumico effettivo (ove presente);

devono apparire nello stesso campo visivo.

Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie misura meno di 80 cm², l’altezza della “x” può essere pari o superiore a 0,9 mm.

Altezza mm 1,2 della “x” minuscola.

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